Art. 9.
(Delega legislativa).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a sostenere la produzione musicale e la musica dal vivo, a incentivare l'attività dei giovani musicisti, dilettanti e con obbiettivi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire un bonus sui proventi per i diritti d'autore della SIAE per gli autori e i compositori al di sotto dei trentacinque anni di età;

          b) riordinare le modalità di iscrizione all'ENPALS dei giovani artisti, prevedendo in particolare il graduale superamento del minimo di giornate di lavoro per il raggiungimento dei requisiti minimi di retribuzione pensionabile;

          c) con riferimento alle collaborazioni, allineare il regime delle aliquote contributive dell'ENPALS con quello previsto per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

 

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          d) adottare disposizioni volte ad assicurare una maggiore trasparenza nei resoconti semestrali di corresponsione dei proventi della SIAE.